Il medico deve controllare i referti e non può delegare agli infermieri
Una paziente entra in ospedale per essere curata. Viene eseguito un esame microbiologico. Il risultato individua un batterio pericoloso e indica quali antibiotici possono contrastarlo. Il referto è già disponibile nel sistema informatico dell’ospedale, ma nessuno dei medici che hanno in cura la paziente lo consulta. La terapia inefficace viene quindi proseguita, l’infezione evolve in sepsi e shock settico e la paziente muore.
È il drammatico caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza della Quarta Sezione Penale n. 39828 dell’11 dicembre 2025.
La decisione contiene un principio fondamentale per tutti i pazienti ricoverati e per le famiglie che abbiano perso un congiunto a causa di una possibile infezione ospedaliera: il medico ha il dovere di controllare gli esiti degli esami prescritti e non può giustificarsi sostenendo che un infermiere non abbia stampato il referto.
Una gravidanza gemellare e un rischio infettivo altissimo
La vicenda riguarda una donna alla diciassettesima settimana di una gravidanza gemellare ottenuta attraverso un percorso di procreazione medicalmente assistita
La paziente era stata ricoverata per una minaccia di aborto e presentava una protrusione del sacco amniotico che determinava una situazione di particolare vulnerabilità e un elevato rischio di infezione
Proprio per verificare la presenza di eventuali microrganismi veniva effettuato un tampone vaginale
L’esame dava un risultato particolarmente importante
Veniva isolato Pseudomonas aeruginosa
Il referto comprendeva anche l’antibiogramma cioè l’esame attraverso il quale è possibile verificare a quali antibiotici il batterio sia sensibile e a quali invece risulti resistente
Quel dato era essenziale per orientare correttamente la terapia
L’antibiogramma era disponibile ma i medici non lo lessero
Il punto centrale del caso è tanto semplice quanto drammatico
Secondo quanto ricostruito nel processo il referto era già disponibile sulla rete informatica ospedaliera
Eppure i medici che avevano in carico la paziente non lo visionarono
La terapia antibiotica in corso venne mantenuta nonostante il microrganismo individuato fosse resistente alle molecole utilizzate
L’infezione progredì
La donna sviluppò una corioamnionite poi una sepsi e infine uno shock settico
La gravidanza ebbe un esito tragico con la morte dei feti e successivamente con il decesso della stessa paziente
Pseudomonas aeruginosa in ospedale perché può essere così pericoloso
Il Pseudomonas aeruginosa è un batterio particolarmente rilevante nelle infezioni correlate all’assistenza anche perché può presentare resistenze agli antibiotici
Quando viene isolato in un paziente fragile non basta sapere che esiste un’infezione
Occorre stabilire rapidamente quali farmaci siano realmente efficaci
Ed è proprio qui che assume importanza l’antibiogramma
Questo esame consente di verificare la sensibilità del batterio ai diversi antibiotici e può quindi orientare la scelta di una terapia mirata
In presenza di un’infezione grave ritardare la terapia appropriata può assumere una rilevanza decisiva
Che cos’è la sepsi e perché può uccidere
La sepsi è una delle evoluzioni più pericolose di un’infezione
Quando la risposta dell’organismo all’infezione determina una grave compromissione degli organi il paziente può andare incontro a un rapido peggioramento fino allo shock settico
Nei casi più gravi possono comparire insufficienza circolatoria compromissione multiorgano e morte
Per questo nelle infezioni severe il fattore tempo è fondamentale
La domanda medico-legale diventa quindi precisa
Se il referto fosse stato consultato tempestivamente e fosse stata iniziata una terapia antibiotica efficace la paziente avrebbe avuto concrete probabilità di evitare l’evoluzione verso lo shock settico e la morte?
È su questa domanda che deve concentrarsi il giudizio causale
Il medico non può dire che spettava all’infermiere stampare il referto
La Corte d’Appello aveva assolto i sanitari valorizzando una prassi interna del reparto
Secondo questa ricostruzione erano gli infermieri a stampare i risultati degli esami e ad allegarli alla cartella clinica
Poiché il referto non era stato stampato i medici sostenevano di non averne avuto conoscenza
La Cassazione ha censurato questa impostazione
Il principio affermato è di grande importanza
controllare i risultati degli accertamenti clinici necessari per prendere decisioni diagnostiche e terapeutiche è compito del medico
Non è un’attività che possa essere trasferita al personale infermieristico attraverso una semplice prassi organizzativa
Il personale infermieristico svolge funzioni professionali proprie e fondamentali ma la valutazione clinica dei referti e la conseguente scelta terapeutica appartengono alla funzione medica
La sentenza n. 39828 del 2025 afferma espressamente che compete al medico verificare la disponibilità dei referti relativi agli accertamenti funzionali alle scelte di cura trattandosi di attività non delegabile al personale infermieristico.
Referto disponibile online ma non stampato non significa referto inesistente
Un altro passaggio molto importante riguarda la digitalizzazione della sanità
Nel caso esaminato una verifica informatica aveva consentito di accertare che il risultato fosse già disponibile nel sistema ospedaliero
La Cassazione ha quindi censurato la contraddizione di una decisione che da un lato riconosceva la presenza del referto nel sistema informatico e dall’altro lo considerava sostanzialmente indisponibile soltanto perché non era stato materialmente stampato
Oggi gran parte delle informazioni cliniche circola attraverso sistemi informatici
Il passaggio dalla carta al digitale non può trasformarsi in un vuoto di responsabilità
Se un dato essenziale per curare un paziente è regolarmente accessibile al medico non può diventare irrilevante soltanto perché nessuno lo ha trasformato in un foglio di carta
Sepsi da Pseudomonas e nesso causale non bastano le percentuali astratte
La Cassazione affronta anche un altro aspetto fondamentale nelle cause relative alla morte per sepsi
Per stabilire se il ritardo terapeutico abbia causato il decesso non basta utilizzare percentuali statistiche generiche sulla mortalità della patologia
Il giudizio deve essere effettuato sul paziente concreto
Nel caso esaminato dovevano quindi essere considerate anche caratteristiche individuali come la giovane età della donna le sue condizioni pregresse e l’evoluzione clinica effettivamente verificatasi
In ambito penale questo accertamento deve rispettare il rigoroso criterio dell’alta probabilità logica elaborato dalla giurisprudenza a partire dalle Sezioni Unite Franzese
La Cassazione ha ritenuto necessario un nuovo esame proprio perché la ricostruzione causale non poteva essere risolta attraverso il semplice richiamo a percentuali statistiche astratte
La Cassazione non ha definitivamente condannato i medici
È importante chiarire correttamente la portata della decisione
La Corte di Cassazione non ha pronunciato una nuova condanna penale dei sanitari
Ha invece accolto il ricorso della parte civile e annullato la decisione impugnata con rinvio al giudice civile competente per grado affinché le domande risarcitorie vengano nuovamente esaminate alla luce dei principi indicati dalla Suprema Corte
La distinzione è importante perché una sentenza di Cassazione che annulla con rinvio non equivale all’accertamento definitivo di tutte le responsabilità e di tutti i danni
Morte per infezione ospedaliera quali danni possono chiedere i familiari
Quando viene dimostrato che la morte di un paziente è causalmente riconducibile a una condotta sanitaria colposa i familiari possono avere diritto a diverse forme di risarcimento
La voce più importante è generalmente il danno da perdita del rapporto parentale
Non consiste semplicemente nel dolore per la morte
Comprende la sofferenza interiore provocata dalla perdita e la definitiva compromissione della dimensione relazionale che legava il familiare alla vittima
La giurisprudenza riconosce infatti ai congiunti un autonomo danno iure proprio collegato alla perdita della relazione familiare e alle conseguenti modificazioni della loro vita.
Danno morale dei congiunti e sconvolgimento della vita familiare
La morte improvvisa di una persona giovane può provocare un dolore particolarmente intenso
Nel caso della famiglia nucleare il rapporto di parentela costituisce un elemento particolarmente significativo ai fini della prova del pregiudizio fermo restando che la concreta liquidazione deve considerare le caratteristiche reali della relazione
Possono assumere rilievo la convivenza la durata e l’intensità del rapporto l’età della vittima e del familiare superstite l’assistenza reciproca e la concreta organizzazione della vita familiare
Il danno parentale non deve quindi essere ridotto a una cifra automaticamente collegata al grado di parentela
Deve essere valutato nella sua concreta dimensione umana
Coniuge genitori fratelli e altri familiari chi può chiedere il risarcimento
Il coniuge i figli i genitori e gli altri familiari che dimostrino la lesione di una relazione affettiva effettiva possono chiedere il risarcimento secondo i presupposti elaborati dalla giurisprudenza
Per le relazioni più lontane dalla famiglia nucleare diventa particolarmente importante dimostrare concretamente la consistenza del rapporto affettivo
La Cassazione ha recentemente ribadito che il danno parentale deve essere collegato all’effettività e alla consistenza della relazione lesa.
La tutela può inoltre riguardare in determinate circostanze anche relazioni familiari sostanziali non fondate esclusivamente sul vincolo biologico quando sia dimostrata una stabile e concreta relazione affettiva.
Se il lutto provoca una vera patologia psichica può esserci anche un danno biologico
Occorre distinguere la normale sofferenza morale conseguente al lutto da una vera e propria compromissione della salute
Se la morte del familiare provoca una patologia psichica clinicamente accertabile come una grave sindrome depressiva o altro disturbo causalmente riconducibile all’evento può configurarsi anche un danno biologico psichico
Questa voce richiede però uno specifico accertamento medico-legale e non deve duplicare quanto già riconosciuto a titolo di danno parentale
Anche i danni economici dei familiari possono essere risarciti
La morte può produrre anche conseguenze patrimoniali
Possono assumere rilievo ad esempio le spese conseguenti al decesso e nei casi in cui ne ricorrano i presupposti la perdita del contributo economico o delle utilità patrimonialmente valutabili che la vittima avrebbe presumibilmente assicurato alla famiglia
Questi danni devono essere concretamente allegati e provati e non discendono automaticamente dal rapporto di parentela
I familiari possono ereditare anche alcuni danni maturati dalla vittima prima della morte
Accanto ai danni che i congiunti subiscono direttamente esistono poi i cosiddetti danni iure hereditatis
Sono i diritti risarcitori maturati direttamente dalla vittima tra la lesione e il decesso e che possono entrare nel patrimonio ereditario
A seconda delle circostanze concrete possono assumere rilievo il danno biologico temporaneo sofferto durante il periodo di sopravvivenza e il danno derivante dalla consapevolezza dell’approssimarsi della morte quando ne siano provati i presupposti
Non sono voci automatiche
Occorre verificare durata della sopravvivenza condizioni di coscienza sofferenza concretamente patita e documentazione clinica disponibile
La perdita della gravidanza può aprire ulteriori profili risarcitori
La vicenda presenta inoltre una peculiarità drammatica
Prima della morte della donna si era verificata anche la perdita della gravidanza gemellare
Questo elemento richiede una valutazione autonoma
Occorre infatti distinguere i danni direttamente maturati dalla gestante prima della morte dagli eventuali autonomi pregiudizi subiti dall’altro genitore per la perdita della gravidanza e del progetto genitoriale
La loro configurabilità e quantificazione dipendono dalle specifiche circostanze e non possono essere automaticamente sovrapposte al danno derivante dalla successiva perdita della compagna o coniuge
Proprio per questo un caso del genere richiede una valutazione medico-legale e giuridica particolarmente approfondita
Se un familiare muore per sepsi in ospedale cosa bisogna fare
Quando un paziente muore dopo un’infezione da Pseudomonas Klebsiella Staphylococcus Acinetobacter o altro microrganismo occorre acquisire rapidamente tutta la documentazione
Assumono particolare importanza la cartella clinica completa gli esami microbiologici le emocolture i tamponi gli antibiogrammi il diario medico quello infermieristico le schede della terapia antibiotica e la cronologia della disponibilità dei risultati di laboratorio
Nei casi nei quali le cause del decesso non siano sufficientemente chiare deve essere valutata tempestivamente anche l’opportunità di un accertamento autoptico con l’assistenza di un medico-legale di parte quando la procedura lo consenta
Un antibiogramma non letto può fare la differenza tra una terapia efficace e una terapia inutile
La sentenza n. 39828 del 2025 contiene un principio semplice ma essenziale
Quando un medico prende in carico un paziente non può attendere passivamente che qualcun altro gli porti il risultato degli esami che servono per decidere come curarlo
Il referto deve essere cercato controllato interpretato e utilizzato
Soprattutto quando il paziente presenta un elevato rischio infettivo e dalla tempestività della terapia può dipendere la sua vita
Se un tuo familiare è morto per sepsi shock settico Pseudomonas o altra infezione durante un ricovero ospedaliero è quindi fondamentale verificare non soltanto quale batterio sia stato isolato ma anche quando il risultato fosse disponibile quando sia stato visto dai medici e quando sia stata iniziata la terapia realmente efficace
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