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Il medico deve controllare i referti e non può delegare agli infermieri

Una paziente entra in ospedale per essere curata. Viene eseguito un esame microbiologico. Il risultato individua un batterio pericoloso e indica quali antibiotici possono contrastarlo. Il referto è già disponibile nel sistema informatico dell’ospedale, ma nessuno dei medici che hanno in cura la paziente lo consulta. La terapia inefficace viene quindi proseguita, l’infezione evolve in sepsi e shock settico e la paziente muore.

È il drammatico caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza della Quarta Sezione Penale n. 39828 dell’11 dicembre 2025.

La decisione contiene un principio fondamentale per tutti i pazienti ricoverati e per le famiglie che abbiano perso un congiunto a causa di una possibile infezione ospedaliera: il medico ha il dovere di controllare gli esiti degli esami prescritti e non può giustificarsi sostenendo che un infermiere non abbia stampato il referto.

Una gravidanza gemellare e un rischio infettivo altissimo

La vicenda riguarda una donna alla diciassettesima settimana di una gravidanza gemellare ottenuta attraverso un percorso di procreazione medicalmente assistita

La paziente era stata ricoverata per una minaccia di aborto e presentava una protrusione del sacco amniotico che determinava una situazione di particolare vulnerabilità e un elevato rischio di infezione

Proprio per verificare la presenza di eventuali microrganismi veniva effettuato un tampone vaginale

L’esame dava un risultato particolarmente importante

Veniva isolato Pseudomonas aeruginosa

Il referto comprendeva anche l’antibiogramma cioè l’esame attraverso il quale è possibile verificare a quali antibiotici il batterio sia sensibile e a quali invece risulti resistente

Quel dato era essenziale per orientare correttamente la terapia

L’antibiogramma era disponibile ma i medici non lo lessero

Il punto centrale del caso è tanto semplice quanto drammatico

Secondo quanto ricostruito nel processo il referto era già disponibile sulla rete informatica ospedaliera

Eppure i medici che avevano in carico la paziente non lo visionarono

La terapia antibiotica in corso venne mantenuta nonostante il microrganismo individuato fosse resistente alle molecole utilizzate

L’infezione progredì

La donna sviluppò una corioamnionite poi una sepsi e infine uno shock settico

La gravidanza ebbe un esito tragico con la morte dei feti e successivamente con il decesso della stessa paziente

Pseudomonas aeruginosa in ospedale perché può essere così pericoloso

Il Pseudomonas aeruginosa è un batterio particolarmente rilevante nelle infezioni correlate all’assistenza anche perché può presentare resistenze agli antibiotici

Quando viene isolato in un paziente fragile non basta sapere che esiste un’infezione

Occorre stabilire rapidamente quali farmaci siano realmente efficaci

Ed è proprio qui che assume importanza l’antibiogramma

Questo esame consente di verificare la sensibilità del batterio ai diversi antibiotici e può quindi orientare la scelta di una terapia mirata

In presenza di un’infezione grave ritardare la terapia appropriata può assumere una rilevanza decisiva

Che cos’è la sepsi e perché può uccidere

La sepsi è una delle evoluzioni più pericolose di un’infezione

Quando la risposta dell’organismo all’infezione determina una grave compromissione degli organi il paziente può andare incontro a un rapido peggioramento fino allo shock settico

Nei casi più gravi possono comparire insufficienza circolatoria compromissione multiorgano e morte

Per questo nelle infezioni severe il fattore tempo è fondamentale

La domanda medico-legale diventa quindi precisa

Se il referto fosse stato consultato tempestivamente e fosse stata iniziata una terapia antibiotica efficace la paziente avrebbe avuto concrete probabilità di evitare l’evoluzione verso lo shock settico e la morte?

È su questa domanda che deve concentrarsi il giudizio causale

Il medico non può dire che spettava all’infermiere stampare il referto

La Corte d’Appello aveva assolto i sanitari valorizzando una prassi interna del reparto

Secondo questa ricostruzione erano gli infermieri a stampare i risultati degli esami e ad allegarli alla cartella clinica

Poiché il referto non era stato stampato i medici sostenevano di non averne avuto conoscenza

La Cassazione ha censurato questa impostazione

Il principio affermato è di grande importanza

controllare i risultati degli accertamenti clinici necessari per prendere decisioni diagnostiche e terapeutiche è compito del medico

Non è un’attività che possa essere trasferita al personale infermieristico attraverso una semplice prassi organizzativa

Il personale infermieristico svolge funzioni professionali proprie e fondamentali ma la valutazione clinica dei referti e la conseguente scelta terapeutica appartengono alla funzione medica

La sentenza n. 39828 del 2025 afferma espressamente che compete al medico verificare la disponibilità dei referti relativi agli accertamenti funzionali alle scelte di cura trattandosi di attività non delegabile al personale infermieristico.

Referto disponibile online ma non stampato non significa referto inesistente

Un altro passaggio molto importante riguarda la digitalizzazione della sanità

Nel caso esaminato una verifica informatica aveva consentito di accertare che il risultato fosse già disponibile nel sistema ospedaliero

La Cassazione ha quindi censurato la contraddizione di una decisione che da un lato riconosceva la presenza del referto nel sistema informatico e dall’altro lo considerava sostanzialmente indisponibile soltanto perché non era stato materialmente stampato

Oggi gran parte delle informazioni cliniche circola attraverso sistemi informatici

Il passaggio dalla carta al digitale non può trasformarsi in un vuoto di responsabilità

Se un dato essenziale per curare un paziente è regolarmente accessibile al medico non può diventare irrilevante soltanto perché nessuno lo ha trasformato in un foglio di carta

Sepsi da Pseudomonas e nesso causale non bastano le percentuali astratte

La Cassazione affronta anche un altro aspetto fondamentale nelle cause relative alla morte per sepsi

Per stabilire se il ritardo terapeutico abbia causato il decesso non basta utilizzare percentuali statistiche generiche sulla mortalità della patologia

Il giudizio deve essere effettuato sul paziente concreto

Nel caso esaminato dovevano quindi essere considerate anche caratteristiche individuali come la giovane età della donna le sue condizioni pregresse e l’evoluzione clinica effettivamente verificatasi

In ambito penale questo accertamento deve rispettare il rigoroso criterio dell’alta probabilità logica elaborato dalla giurisprudenza a partire dalle Sezioni Unite Franzese

La Cassazione ha ritenuto necessario un nuovo esame proprio perché la ricostruzione causale non poteva essere risolta attraverso il semplice richiamo a percentuali statistiche astratte

La Cassazione non ha definitivamente condannato i medici

È importante chiarire correttamente la portata della decisione

La Corte di Cassazione non ha pronunciato una nuova condanna penale dei sanitari

Ha invece accolto il ricorso della parte civile e annullato la decisione impugnata con rinvio al giudice civile competente per grado affinché le domande risarcitorie vengano nuovamente esaminate alla luce dei principi indicati dalla Suprema Corte

La distinzione è importante perché una sentenza di Cassazione che annulla con rinvio non equivale all’accertamento definitivo di tutte le responsabilità e di tutti i danni

Morte per infezione ospedaliera quali danni possono chiedere i familiari

Quando viene dimostrato che la morte di un paziente è causalmente riconducibile a una condotta sanitaria colposa i familiari possono avere diritto a diverse forme di risarcimento

La voce più importante è generalmente il danno da perdita del rapporto parentale

Non consiste semplicemente nel dolore per la morte

Comprende la sofferenza interiore provocata dalla perdita e la definitiva compromissione della dimensione relazionale che legava il familiare alla vittima

La giurisprudenza riconosce infatti ai congiunti un autonomo danno iure proprio collegato alla perdita della relazione familiare e alle conseguenti modificazioni della loro vita.

Danno morale dei congiunti e sconvolgimento della vita familiare

La morte improvvisa di una persona giovane può provocare un dolore particolarmente intenso

Nel caso della famiglia nucleare il rapporto di parentela costituisce un elemento particolarmente significativo ai fini della prova del pregiudizio fermo restando che la concreta liquidazione deve considerare le caratteristiche reali della relazione

Possono assumere rilievo la convivenza la durata e l’intensità del rapporto l’età della vittima e del familiare superstite l’assistenza reciproca e la concreta organizzazione della vita familiare

Il danno parentale non deve quindi essere ridotto a una cifra automaticamente collegata al grado di parentela

Deve essere valutato nella sua concreta dimensione umana

Coniuge genitori fratelli e altri familiari chi può chiedere il risarcimento

Il coniuge i figli i genitori e gli altri familiari che dimostrino la lesione di una relazione affettiva effettiva possono chiedere il risarcimento secondo i presupposti elaborati dalla giurisprudenza

Per le relazioni più lontane dalla famiglia nucleare diventa particolarmente importante dimostrare concretamente la consistenza del rapporto affettivo

La Cassazione ha recentemente ribadito che il danno parentale deve essere collegato all’effettività e alla consistenza della relazione lesa.

La tutela può inoltre riguardare in determinate circostanze anche relazioni familiari sostanziali non fondate esclusivamente sul vincolo biologico quando sia dimostrata una stabile e concreta relazione affettiva.

Se il lutto provoca una vera patologia psichica può esserci anche un danno biologico

Occorre distinguere la normale sofferenza morale conseguente al lutto da una vera e propria compromissione della salute

Se la morte del familiare provoca una patologia psichica clinicamente accertabile come una grave sindrome depressiva o altro disturbo causalmente riconducibile all’evento può configurarsi anche un danno biologico psichico

Questa voce richiede però uno specifico accertamento medico-legale e non deve duplicare quanto già riconosciuto a titolo di danno parentale

Anche i danni economici dei familiari possono essere risarciti

La morte può produrre anche conseguenze patrimoniali

Possono assumere rilievo ad esempio le spese conseguenti al decesso e nei casi in cui ne ricorrano i presupposti la perdita del contributo economico o delle utilità patrimonialmente valutabili che la vittima avrebbe presumibilmente assicurato alla famiglia

Questi danni devono essere concretamente allegati e provati e non discendono automaticamente dal rapporto di parentela

I familiari possono ereditare anche alcuni danni maturati dalla vittima prima della morte

Accanto ai danni che i congiunti subiscono direttamente esistono poi i cosiddetti danni iure hereditatis

Sono i diritti risarcitori maturati direttamente dalla vittima tra la lesione e il decesso e che possono entrare nel patrimonio ereditario

A seconda delle circostanze concrete possono assumere rilievo il danno biologico temporaneo sofferto durante il periodo di sopravvivenza e il danno derivante dalla consapevolezza dell’approssimarsi della morte quando ne siano provati i presupposti

Non sono voci automatiche

Occorre verificare durata della sopravvivenza condizioni di coscienza sofferenza concretamente patita e documentazione clinica disponibile

La perdita della gravidanza può aprire ulteriori profili risarcitori

La vicenda presenta inoltre una peculiarità drammatica

Prima della morte della donna si era verificata anche la perdita della gravidanza gemellare

Questo elemento richiede una valutazione autonoma

Occorre infatti distinguere i danni direttamente maturati dalla gestante prima della morte dagli eventuali autonomi pregiudizi subiti dall’altro genitore per la perdita della gravidanza e del progetto genitoriale

La loro configurabilità e quantificazione dipendono dalle specifiche circostanze e non possono essere automaticamente sovrapposte al danno derivante dalla successiva perdita della compagna o coniuge

Proprio per questo un caso del genere richiede una valutazione medico-legale e giuridica particolarmente approfondita

Se un familiare muore per sepsi in ospedale cosa bisogna fare

Quando un paziente muore dopo un’infezione da Pseudomonas Klebsiella Staphylococcus Acinetobacter o altro microrganismo occorre acquisire rapidamente tutta la documentazione

Assumono particolare importanza la cartella clinica completa gli esami microbiologici le emocolture i tamponi gli antibiogrammi il diario medico quello infermieristico le schede della terapia antibiotica e la cronologia della disponibilità dei risultati di laboratorio

Nei casi nei quali le cause del decesso non siano sufficientemente chiare deve essere valutata tempestivamente anche l’opportunità di un accertamento autoptico con l’assistenza di un medico-legale di parte quando la procedura lo consenta

Un antibiogramma non letto può fare la differenza tra una terapia efficace e una terapia inutile

La sentenza n. 39828 del 2025 contiene un principio semplice ma essenziale

Quando un medico prende in carico un paziente non può attendere passivamente che qualcun altro gli porti il risultato degli esami che servono per decidere come curarlo

Il referto deve essere cercato controllato interpretato e utilizzato

Soprattutto quando il paziente presenta un elevato rischio infettivo e dalla tempestività della terapia può dipendere la sua vita

Se un tuo familiare è morto per sepsi shock settico Pseudomonas o altra infezione durante un ricovero ospedaliero è quindi fondamentale verificare non soltanto quale batterio sia stato isolato ma anche quando il risultato fosse disponibile quando sia stato visto dai medici e quando sia stata iniziata la terapia realmente efficace

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